PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati e le persone fisiche o giuridiche detentori di grandi proprietà immobiliari, definite ai sensi del comma 2, qualora intendano dismettere in blocco in modo totale o parziale propri patrimoni immobiliari a uso residenziale, sono obbligati a offrire prioritariamente l'acquisto a titolo di prelazione, anche in forma collettiva, ai conduttori anche se con contratti di locazione scaduti e non rinnovati.
      2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, si intendono per grandi proprietà immobiliari quelle caratterizzate dall'attribuzione in capo a un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate a uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso o frazionato sul territorio nazionale.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di locazione per immobili a uso abitativo di proprietà delle grandi proprietà immobiliari, come definite dal comma 2, devono prevedere il diritto di prelazione per l'acquisto in forma frazionata o collettiva degli immobili detenuti.
      4. Per le dismissioni immobiliari in blocco da parte dei soggetti di cui al comma 1, avviate a decorrere dal 1o gennaio 2001 ovvero in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, i nuovi soggetti proprietari non possono procedere a rivendita nei cinque anni successivi all'acquisto, fatta salva la possibilità di dismettere tali patrimoni prima del citato termine, esclusivamente

 

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agli inquilini con contratti di locazione, ancorché scaduti e non rinnovati, sia in forma frazionata che collettiva. In tale caso il prezzo di vendita agli inquilini non può eccedere del 10 per cento il prezzo di acquisto da parte della nuova proprietà. La definizione effettiva del prezzo di vendita e le modalità per l'effettuazione della eventuale dismissione sono definite con appositi accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative.
      5. Gli inquilini, conduttori di unità immobiliari soggette a dismissioni in possesso di grandi proprietà immobiliari, possessori di un reddito inferiore al limite fissato dalle regioni per la decadenza dalle assegnazioni per alloggi di edilizia residenziale pubblica che, ai sensi della presente legge, non possono esercitare l'opzione per l'acquisto dell'unità immobiliare occupata, hanno diritto al rinnovo contrattuale di durata non inferiore a nove anni. La effettiva durata e la determinazione del canone di locazione sono stabilite con appositi accordi integrativi da stipulare con le organizzazioni sindacali degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. I nuclei familiari di inquilini composti da almeno un soggetto ultrasessantacinquenne o da un portatore di handicap, indipendentemente dal reddito, possono acquistare l'usufrutto che, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzato per una quota non superiore all'ultimo canone corrisposto alla proprietà.
      6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli alloggi pubblici soggetti a cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.